Portiamo all’attenzione la Sentenza de Consiglio di Stato n. 02087/2021.
Tale sentenza esprime una modificazione del contesto normativo portato dall’art. 257 ter comma 5 del Reg. Esec. Tulps laddove, a pag. 7 nello specifico, afferma:
Si impone, pertanto, la correzione in sede interpretativa (o, meglio, la parziale disapplicazione per il contrasto con il diritto unionale) dell’art. 257-ter, comma 5, cit., eliminando la necessità di ottenere (anche se con il meccanismo del silenzio-assenso) l’autorizzazione prefettizia per estendere l’attività in altre province; e intendendo la «notifica al prefetto» come una comunicazione di inizio attività, non subordinata al decorso dell’ulteriore termine di novanta giorni, salvo il potere del prefetto di inibire l’attività entro il predetto termine di novanta giorni dalla notifica «qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all’articolo 257- quater» (art. 257-ter, comma 5, ultimo periodo, del regolamento di esecuzione del TULPS).
Ovviamente ne può conseguire la considerazione che le società dovranno avere fin da subito tutti i requisiti utili per l’estensione richiesta.
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO