Seminario formativo per acquisizione crediti formativi per Security Manager

Seminario formativo per acquisizione crediti formativi per Security Manager

Si rimette di seguito locandina per seminario formativo San Giorgio dal titolo Evoluzione della vigilanza privata – dal DM 269/2010 alla sicurezza complementare e sussidiaria, che si terrà in 3 mezze giornate in modalità Webinar:

26 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.40
3 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.40
10 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.40

Per gli associati A.N.I.V.P. il costo complessivo è di €285 IVA inclusa a partecipante.
Possibile anche partecipare a singole giornate con riproporzione del costo.

La partecipazione al seminario dà diritto a 8 crediti formativi ai fini del mantenimento della certificazione Security Manager.

Gli associati A.N.I.V.P. interessati possono inviare una mail a formazione@anivp.it con i dati necessari.

LOCANDINA DEL CORSO
PROGRAMMA DEL CORSO

GpG “Autonome” – Un problema in meno

Lieti di poter confermare che in sede di conversione al Senato è stato approvato il seguente emendamento al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art. 138):

Misure in materia di requisiti per l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata

1. All’articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: ”dal prefetto”, sono aggiunte le seguenti: ”, previa verifica dell’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente da un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell’articolo 134 ovvero da uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l’approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell’articolo 133”.


2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui all’articolo 118 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, eventualmente rilasciati per l’esercizio del mestiere di guardia giurata in forma di lavoro autonomo antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano la propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto titolo di polizia che può essere rinnovato per una sola volta.

Un risultato sicuramente positivo, ma che deve essere il preludio ad un periodo di iniziative per migliorare la “vita” agli operatori di settore.

Dismissione reti 2G – Non è così semplice

L’AGCOM ha avviato con la delibera 176/20/CONS del 13 maggio 2020 la sua nuova consultazione sul termine dell’obbligo di servizio GSM nelle bande di frequenze 900 e 1800 MHz (2G), inizialmente fissato al 30 Giugno 2022.

A.N.I.V.P. e le Associazioni di categoria sono intervenute con i principali operatori di telefonia evidenziando le difficoltà connesse ad una eventuale dismissione delle reti 2G.

Di seguito la comunicazione inviata a firme congiunte.

Aggiornamenti dal FASIV

Il 1° luglio è stato pubblicato sul sito del fondo il nuovo regolamento del Fasiv. Si compone di 14 articoli con lo scopo di disciplinare l’iscrizione e la contribuzione.
In particolare, vengono definiti l’ambito di applicazione, le modalità di iscrizione, le aree delle prestazioni sanitarie, le relative modalità di richiesta di rimborso, il trattamento dei dati personali e la tutela della privacy.

IL REGOLAMENTO FASIV

E’ stata approvata la proroga della Delibera COVID-19 fino al 31/10/2020. Pertanto fino a tale data  è previsto:

  • Il mantenimento della copertura assicurativa dei lavoratori iscritti dipendenti di Aziende che hanno avuto accesso agli ammortizzatori sociali e che ne inviino documentazione comprovante al Fondo;
  • La diaria di €40,00 in caso di ricovero presso strutture ospedaliere (per massimo 50 giorni l’anno) e in caso di isolamento domiciliare (per massimo 14 giorni l’anno) per i lavoratori iscritti al FASIV che risultino positivi al tampone con relativa certificazione medica nel periodo 01/01/2020 – 31/10/2020.

Vigilanza privata: lavoro in sicurezza e solidarietà

Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali del settore della Vigilanza Privata continuano la propria azione per affrontare la pesante situazione emergenziale che sta attraversando il Paese, anche in questo comparto la cui attività rappresenta un tassello fondamentale per la sicurezza del Paese e dei cittadini.

L’Accordo Quadro definito in data 5 giugno affronta il delicato problema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, alla luce delle indicazioni contenute nel Protocollo generale sottoscritto dalle Parti Sociali con il Governo il 24 aprile scorso. Si definiscono le “Linee Guida per le aziende di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari per la definizione di un protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19” a valere su tutto il territorio nazionale, con indicazioni dettagliate sulle misure da assumere per lo svolgimento dei diversi servizi forniti dalle aziende.

In ciascuna impresa si darà luogo alla costituzione dei Comitati aziendali, con la partecipazione del Rappresentante Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

L’intesa assume particolare rilevanza tenuto conto che gli addetti della Vigilanza Privata hanno continuato a svolgere la propria attività durante l’intera fase di lockdown, garantendo ancora oggi servizi ausiliari di controllo per l’accesso alle imprese private e agli Enti Pubblici in condizioni di sicurezza rispetto alle prescrizioni sanitarie disposte dalle Autorità.

Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UILTuCS esprimono un giudizio positivo per l’accordo raggiunto, che fornisce un percorso univoco e omogeneo per garantire la tutela della salute e la sicurezza nel lavoro di oltre 100.000 addetti. Inoltre esso si affianca all’altra intesa raggiunta nelle settimane scorse che ha previsto l’intervento solidaristico da parte dell’Ente Bilaterale Vigilanza Privata (EBINVIP) destinando 2 milioni di euro in favore dei lavoratori maggiormente colpiti dal ricorso agli ammortizzatori sociali.

Le Associazioni Datoriali Assiv, Anivp, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative e Agci ritengono che l’adozione di efficaci e condivise procedure di tutela sanitaria rappresentino un valore aggiunto a salvaguardia, in particolare, delle risorse umane aziendali e delle competenze e qualificazioni professionali da queste espresse, elementi fondanti del patrimonio delle imprese.

LINEE GUIDA VIGILANZA FIDUCIARI PROTOCOLLO COVID-19

 

 

Una GpG tra i 57 Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica

Lieti di festeggiare la Guardia Giurata Beniamino Laterza, dipendente della nostra Associata Vis S.p.A. di Taranto, che è stato nominato in data odierna Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad altri 56 cittadini, premiati per essersi particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l’emergenza del coronavirus.

Impiegato presso l’ospedale Moscati di Taranto, presidio Covid, Laterza ha scritto in aprile una lettera al Presidente Mattarella, per ricordare il valore delle migliaia di Guardie Giurate che hanno continuato a prestare servizio anche in questi mesi così difficili.

Con questa nomina il Presidente Mattarella ha dato il giusto riconoscimento all’impegno profuso dagli operatori di sicurezza che, come associazione, avevamo tanto auspicato e richiesto, ripagando gli sforzi e la professionalità espressi dal settore che, pur tra mille difficoltà, ha sempre garantito il regolare svolgimento dei servizi ai propri clienti e alla collettività.
 
Rimettiamo di seguito la notizia come ripresa dai media nazionali:
LA REPUBBLICA
IL CORRIERE DELLA SERA
LA STAMPA

Procedimenti Amministrativi – Sospensione Dei Termini

La Legge 24 aprile 2020 n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020) ha convertito con modificazioni il DL 17 marzo 2020 n. 18 (cd Cura Italia).

In sede di conversione sono state modificate le norme sulla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi che, quindi, superano le precedenti indicazioni fornite.

Nello specifico è stato modificato l’art. 103 secondo comma del DL 18/2020 e, per effetto di tale modifica, gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conserveranno la loro validità sino al 29 ottobre 2020.

Si allega la circolare del Ministero dell’Interno che riepiloga tutti i nuovi termini di scadenza con riferimento anche ad altre categorie interessate:

  • Termini Procedimentali
  • Termini per irrogare sanzioni ex art. 4 DL 19/2020
  • Termini per la comunicazione dei dati personali e della patente di guida
  • Proroga di validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza
  • Scadenza di validità della patente di guida
  • Proroga dei termini nel settore assicurativo
  • Notifica degli atti e dei verbali a mezzo posta

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Ente Bilaterale – Intervento di Solidarietà

Con una intesa raggiunta nei giorni scorsi le Parti Sociali costituenti l’Ente Bilaterale di settore (Ebinvip) hanno deciso di destinare le somme accantonate sul bilancio dell’Ente ad un intervento di solidarietà verso i lavoratori maggiormente interessati dall’ammortizzatore sociale in deroga.

Il contributo di solidarietà è destinato ai lavoratori monoreddito del settore, posti in cassa integrazione guadagni in deroga o in fondo integrazione salariale in misura pari ad almeno 75% delle ore ordinarie lavorabili nei mesi di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto 2020.

L’ammontare del contributo è pari a 130 euro lordi (rirproporzionato per il part time), per ogni mese interessato e per un massimo di tre richieste.

Il contributo di solidarietà potrà esser richiesto attraverso la modulistica disponibile sul sito web www.ebinvip.it.

Costituisce altresì requisito la regolarità di adesione dell’azienda ad Ebinvip, nonchè l’accordo per l’accesso agli ammortizzatori sociali indicati con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale.

Emergenza Covid 19 – L’aggiornamento del Protocollo condiviso di contrasto al virus negli ambienti di lavoro

Il 24 aprile il Governo ha sottoscritto con le parti sociali l’aggiornamento al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” con l’obiettivo di rimodulare le misure di contenimento adottate sinora e dare l’avvio alla cosiddetta Fase 2.

La nuova versione conferma l’impianto originario del Protocollo, si evidenziano alcune novità:

  • la mancata applicazione del Protocollo – da cui derivi l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione – determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni;
  • il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;
  • il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone);
  • la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso;
  • il distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo;
  • l’attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);
  • il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile;
  • l’opportuno coinvolgimento, per la ripresa, del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19;
  • la necessità, per il reinserimento dopo la malattia, di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008) (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008);
  • il Comitato dell’art. 13, che si conferma dover essere costituito in azienda. In mancanza, potrà essere istituito al livello territoriale; le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (ASL, etc).

Ci si riserva ulteriori approfondimenti.

IL PROTOCOLLO AGGIORNATO AL 24 APRILE 2020

Emergenza Covid 19 – DPCM 23 marzo 2020

Il DPCM 23 marzo 2020 detta nuove regole per l’emergenza Covid 19 e formula un quadro abbastanza articolato per la continuità operativa delle attività non indicate nell’allegato 1 al decreto.

Il provvedimento entra in vigore il 23 marzo e scade il 3 aprile. Sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nel provvedimento stesso e nel suo allegato 1 con lo specifico codice Ateco. Le attività sospese hanno tempo fino al 25 marzo per completare le procedure necessarie alla sospensione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico può modificare con decreto questo elenco. Le attività sospese possono proseguire a lavorare solo laddove organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono sicuramente ricomprese le attività rubricare con i codici Ateco 80.01 Servizi di Vigilanza Privata, 80.02 Servizi Connessi ai Sistemi di Vigilanza e 43.2 Installazione di impianti elettrici idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni.

La descrizione completa può essere  rispettivamente trovata a questi indirizzi:

https://www.codiceateco.it/categoria/servizi-di-vigilanza-privata

https://www.codiceateco.it/categoria/servizi-connessi-ai-sistemi-di-vigilanza

https://www.codiceateco.it/gruppo?q=43.2

Più complesso invece il meccanismo previsto per le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità della filiera delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla Legge 146/90. In tal caso le aziende devono provvedere a fare una comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva interessata. Nella comunicazione devono essere indicate le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Se il Prefetto non sospende l’attività è da ritenersi esercitata legittimamente.

Ferma restando la procedura sopra descritta, l’A.N.I.V.P., in uno con le associazioni di comparto, ha comunque inviato specifica nota agli organi di Governo con riferimento alle attività definite fiduciarie-integrate di sicurezza che le aziende di comparto oggi rubricano sotto una pluralità di codici Ateco. Risulterebbe infatti impensabile bloccare, per esempio, le attività di supporto alla grande distribuzione.

Restano poi aperti gli studi professionali e consentite le attività di connesse alla filiera del farmaco e della tecnologia sanitaria. Sempre consentite poi le attività comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza in atto. Previa l’autorizzazione del Prefetto sono poi consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dell’industria dell’aerospazio e della difesa e di rilevanza strategica per l’economia nazionale

Le imprese che possono continuare ad operare devono comunque sempre rispettare il protocollo del 14 marzo firmato tra Governo e parti sociali.

LA NOTA CONGIUNTA DEL 22.03.2020

DPCM 23.03.2020

ALLEGATO 1 AL DPCM

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