Coronavirus e misure urgenti per il lavoro

Il 02.03.2020 in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato  il Decreto Legge n.9/2020, recante le misure urgenti a sostegno di imprese e lavoratori in risposta all’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Il decreto legge in questione che dà seguito al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al DPCM 23 febbraio 2020, al DPCM 25 febbraio 2020 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 e da ultimo al DPCM 1° marzo 2020, ha l’obiettivo di fornire un primo supporto economico ai cittadini e alle imprese. Secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, il Governo sta già lavorando ad un terzo decreto con misure urgenti a sostegno dell’economia al fine di evitare possibili effetti recessivi, con la previsione di interventi per 3,6- 4 miliardi di deficit pubblico aggiuntivo, per il quale ci sarà quindi bisogno dell’autorizzazione del Parlamento.

Di seguito riportiamo gli interventi previsti dal decreto in oggetto.

Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario

Innanzitutto, l’articolo 13 del decreto legge, limitatamente alle aziende con unità produttive site nei Comuni nei comuni della cosiddetta zona rossa (allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020), ossia i Comuni:
· Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini,
· Regione Veneto: Vo’ Euganeo,
o alle aziende che hanno unità produttive al di fuori di questi Comuni, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni elencati, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa, introduce procedure semplificate per la presentazione della domanda di CIGO e di assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di solidarietà residuale.
Concretamente, i datori di lavoro che presentano, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, domanda di:
· cassa integrazione guadagni ordinaria sono dispensati dall’obbligo di attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale (articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148) e di osservare il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (articolo 15 comma 2 D.Lgs. n. 148 del 2015);
· assegno ordinario sono dispensati dall’obbligo di redigere l’accordo, ove previsto, e dal rispetto dei termini per il procedimento ordinariamente previsti (la domanda di accesso all’assegno ordinario di norma deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (articolo 30 comma 2 del D.Lgs. n. 148 del 2015).
In ogni caso, la domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.
I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da coronavirus non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive e dei limiti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148. Per le prestazioni di sostegno al reddito sono stanziati 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.
Si prevede poi che l’assegno ordinario venga esteso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti senza tener conto dei limiti aziendali (articolo 29, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo n. 148 del 2015). La prestazione è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l’anno 2020. I lavoratori destinatari delle prestazioni a sostegno del reddito devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Spetta all’INPS il monitoraggio dei limiti di spesa. Pertanto, l’Istituto, al raggiungimento di tale limite, non prenderà in considerazione ulteriori domande.

CIGO anche per le aziende che si trovano già in CIGS

Le aziende degli stessi Comuni che, al 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6), hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione degli effetti della cassa integrazione straordinaria, possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria nelle modalità semplificate e con le deroghe ai tetti aziendali previste nel paragrafo precedente (articolo 14, DL n. 9/2020). La CIGO è concessa nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a 3 mesi. La concessione della cassa integrazione ordinaria è, infatti, subordinata all’effettiva interruzione degli effetti della CIGS già autorizzata. Spetta all’INPS il monitoraggio dei limiti di spesa. Pertanto l’Istituto, al raggiungimento di tale limite, non prenderà in considerazione ulteriori domande.

N.B. Le domande di accesso alla CIGO e all’assegno ordinario devono essere presentate dal datore di lavoro online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Ma sul punto si attendono i necessari i chiarimenti dell’INPS.

Cassa integrazione in deroga

Il decreto legge, all’articolo 15, prevede poi la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato siti nei Comuni elencati, compreso quello agricolo ed eccetto i datori di lavoro domestici, o con unità produttive site nei Comuni della zona rossa, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste nei precedenti paragrafi. Tali datori di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3milioni di euro per l’anno limitatamente ai dipendenti in forza dal 23 febbraio 2020.
La Regione dove è situata l’unita produttiva interessata alla sospensione del rapporto di lavoro deve verificare la sussistenza dei presupposti e decretare il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione, ferma restando la trasmissione del decreto autorizzativo entro 48 ore all’INPS unitamente alla lista dei beneficiari. L’INPS provvede all’erogazione delle predette prestazioni con la modalità di pagamento diretto (articolo 44, comma 6 ter del decreto legislativo n. 148 del 2015).
Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonchè ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unita’ produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese.
I trattamenti di integrazione salariale sono concedibili fino a un importo massimo, per l’anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi

L’articolo 5 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 dispone la sospensione, per i Comuni rientranti nella c.d. “zona rossa”, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020.
Si attendono, ora, le istruzioni operative di INPS e INAIL.
Il decreto inoltre introduce misure ad hoc per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, con riferimento all’intero territorio nazionale.
Nello specifico, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020:
·         i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi erogati dallo Stato, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta;
·         i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

 

Fonte: Studio NGRT & Associati di Bologna

Emergenza epidemiologica COVID-19

Emanati dal Governo i primi provvedimenti, pubblicati sulla GU Serie Generale n. 45 del 23/02/2020:
DL 23/02/2020 n. 6
DPCM 23/02/2020

Sul fronte del lavoro, da segnalare l’art. 3 del DPCM, che rende automaticamente applicabile lo smart working (lavoro agile) nell’ambito delle aree considerate a rischio.

Segnaliamo inoltre che Confcommercio, all’incontro tenutosi ieri al Ministero del Lavoro, ha chiesto “celerità e chiarezza sulla gestione dei rapporti di lavoro” in particolare:

  • la sospensione dei premi assicurativi come già avvenuto per eventi sismici del passato;
  • la previsione di sostegno anche ai lavoratori autonomi;
  • l’estensione delle previsioni della causale del fondo di integrazione salariale (FIS) anche alle imprese non comprese nelle sfera disapplicazione del D.Lgs. 148/2015;
  • CIG in deroga per le imprese del commercio.

A.N.I.V.P.  e UNIV,  nell’ambito del circuito Federsicurezza, hanno chiesto alle Segreterie nazionali delle OO.SS. un momento di confronto per valutare iniziative utili alla gestione di particolarità lavorative connesse a cause di forza maggiore, in analogia con esperienze contrattuali sul punto già codificate.

Chiarimenti in materia di ritenute fiscali nell’ambito degli appalti

Il 24 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 19 dicembre 2019 n. 157 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) il quale, all’art. 4, contiene importanti novità relative ai versamenti IRPEF negli appalti endoaziendali.

Riportiamo qui un’interessante Circolare dello Studio NGRT e Associati Srl di Bologna, che espone una sintesi dell’attuale contesto applicativo.

Regione Toscana – Firmato il 20 dicembre il “Protocollo d’intesa regionale per l’innalzamento dei livelli di sicurezza nelle discoteche”

Regione Toscana – Firmato il 20 dicembre il “Protocollo d’intesa regionale per l’innalzamento dei livelli di sicurezza nelle discoteche”

Presso la Prefettura di Firenze, alla presenza del Capo della Polizia Franco Gabrielli, lo scorso 20 dicembre le Prefetture della Regione Toscana, l’ANCI Toscana, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco,  l’Assessorato Regionale alla Salute e dal Sociale ed alcune Associazioni del comparto sicurezza tra cui l’A.N.I.V.P. hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa regionale per l’innalzamento dei livelli di sicurezza nelle discoteche.

Il Protocollo fornisce una serie di criteri e misure utili a rendere più sicura la fruizione dei locali da ballo, e migliorare in questo modo le dinamiche di gestione della folla in caso di emergenza.

Consulta qui il testo completo: Protocollo sicurezza discoteche Firenze 20.12.19

Emanato nuovo regolamento sull’antipirateria

Emanato il nuovo regolamento sull’antipirateria

Emanato il Decreto Ministeriale  7 novembre 2019, n. 139“Regolamento recante l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria”, che dal 19 dicembre abroga e sostituisce il DM 266 del 2012.

Il nuovo Regolamento disciplina sempre l’impiego delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria, disciplinando le modalità per l’acquisto, l’imbarco, lo sbarco, il porto, il trasporto e l’utilizzo delle armi e del relativo munizionamento, nonché i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della nave con riguardo alle modalità operative di svolgimento dei servizi a bordo.

Confermati in capo alle Guardie Giurate da impiegare nei servizi i principali oneri formativi – essere in possesso dei requisiti addestrativi previsti dall’articolo 6 del decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154, accertati dalla Commissione di cui al medesimo articolo 6, comma 4, previo superamento dell’esame di cui al successivo comma 5, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 14, comma 2, del presente regolamento – ed abilitativi –  essere in possesso di porto d’arma lunga per difesa personale, ai sensi dell’articolo 42 T.U.L.P.S.

Antiriciclaggio – Il D.lgs 125/2019 e le principali novità

Antiriciclaggio
Il D.lgs 125/2019 e le principali novità

Riportiamo di seguito parte dell’analisi effettuata dalla società  di consulenza Grale Research & Consulting – Spin Off dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – in merito al Decreto legislativo n. 125/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, entrato in vigore il 10 novembre 2019 e già ribattezzato dagli addetti ai lavori come Correttivo. Il decreto introduce delle novità legislative in materia di antiriciclaggio.

Il nuovo riferimento normativo apporta rilevanti modifiche al Decreto legislativo n. 231/2007, successivamente al recente aggiornamento già avuto con i Decreti legislativi nn. 90 e 92 del 2017, attuativi della IV Direttiva europea, recependo finalmente nel nostro ordinamento la cosiddetta V Direttiva antiriciclaggio (n. 2018/843 Ue).
Tra i vari punti innovativi, il Legislatore è intervenuto, in primis, ampliando il novero dei soggetti sottoposti ai relativi obblighi Antiriciclaggio (introducendovi le figure delle succursali “insediate” degli intermediari assicurativi; dei soggetti che commerciano cose antiche e opere d’arte o che agiscono da intermediari in questo ambito; dei prestatori di servizi di portafoglio digitale; degli agenti in affari anche quando agiscano in qualità di intermediari della locazione di un immobile con canone mensile pari o superiore ai 10 mila euro).
Per quanto più attinente all’ambito che ci riguarda, altra novità attiene ai rapporti dei soggetti obbligati con clienti persone giuridiche. In merito all’individuazione della titolarità effettiva, si prevede l’indicazione cumulativa dei fondatori, ove in vita; dei beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; dei titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. È prevista, inoltre, la clausola residuale in caso di impossibilità di individuazione univoca; in tal caso il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
Si prevede, inoltre, l’introduzione di misure di adeguata verifica rafforzata in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oltre che una serie di obblighi specifici relativamente ad informative periodiche per le transazioni effettuate con i soggetti operanti in questi Paesi per gli intermediari bancari o finanziari.
In materia di controlli, viene esteso lo strumentario utilizzabile dalle autorità di vigilanza per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ad esempio, potrà servirsi del Nucleo speciale di polizia valutaria.
Infine, di estremo interesse sono le integrazioni al sistema sanzionatorio. A titolo di chiarimento, viene esplicitato e chiarito che Banca d’Italia e Ivass potranno, ad esempio, irrogare sanzioni anche nei confronti soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione dell’intermediario vigilato, assegnando a Banca d’Italia la facoltà di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro nelle ipotesi di inosservanza delle disposizioni procedurali di organizzazione e controllo interno adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati, ossia dei soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate.

Il Vice Presidente di A.N.I.V.P.  dott. Paolo Spollon, sentito sul punto, commenta: Il nuovo decreto inasprisce ulteriormente le incombenze a carico delle società specializzate nella gestione del contante e costringe le aziende a investire ulteriormente nell’attuazione di un complesso processo riorganizzativo che, come è facile intuire, sta comportando un ingente investimento economico. Stiamo lavorando per avere chiarezza e per tutelare le aziende di comparto nell’applicazione del contesto normativo e nel rapporto con le autorità di controllo.

L’evento A.N.I.V.P. sulla formazione a Fiera Sicurezza registra il sold out

Formazione quali prospettive
L’evento A.N.I.V.P. a Fiera Sicurezza registra il sold out

All’evento del 15 novembre presso Fiera Sicurezza organizzato da A.N.I.V.P. in collaborazione con essecome securindex si è avuta una grande partecipazione di pubblico; i relatori che si sono succeduti sul palco hanno fornito una rappresentazione precisa e professionale della realtà attuale in materia di formazione nel campo della sicurezza.

Importanti i dati forniti dall’Avv. Furlan con riferimento alla sicurezza sussidiaria e al numero di abilitazioni rilasciate dalle Commissioni specifiche costituite presso le Prefetture; utile l’approfondimento tematico da parte del Dott. Stratta e dell’Avv. Moro in materia di Decreto Formazione, ovvero il riferimento normativo che in un prossimo futuro cambierà le abilitazioni delle Guardie Particolari Giurate; di sicuro interesse poi, il focus fornito dalla Dott.ssa Giani, Vice Presidente EBIVEV, e dal Dott. Giammella, Presidente EBIVER, con riferimento alle sempre più importanti iniziative in materia di formazione da parte degli Enti Bilaterali territoriali della vigilanza privata.
Ha chiuso la giornata l’amministratore della San Giorgio Srl, società specializzata in formazione nel campo della sicurezza: il Dott. Guarino ha presentato in anteprima X-BAG, il più avanzato software per la formazione di operativi addetti allo screening merci.

L’Avv. Moro, Presidente di A.N.I.V.P., ha espresso il proprio ringraziamento a tutti i relatori e ai partecipanti: La giornata di oggi è una nota di ottimismo per questo settore, perché ha potuto evidenziare come il business della sicurezza riesca ancora ad esprimere delle professionalità importanti e a generare una grande attenzione anche da parte della sua utenza più specializzata.

A.N.I.V.P. a Smart Building Expo – Milano, 13 Novembre

A.N.I.V.P. a Smart Building Expo – Milano, 13 novembre

Il Segretario Generale di A.N.I.V.P., Dott. Marco Stratta, rappresenterà il settore della vigilanza privata nell’ambito del workshop a cura di ANACI: “La nuova impiantistica d’edificio: doveri e compiti dell’amministratore”, che si terrà il 13 novembre allo Smart Building Expo (evento contestuale a Fiera Sicurezza).
L’intervento programmato è  sul tema “La sicurezza: dall’operatore di vigilanza al global facility provider” (Sala Galileo dalle 11 alle 13).

Un momento importante per veicolare ad un’ampia fetta di mercato le peculiarità e le professionalità, spesso non conosciute, del nostro settore.

CONSULTA LA LOCANDINA PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Convegno Sicurezza partecipata: formazione obbligatoria e non: quali opportunità – Milano, 15 novembre

Convegno Sicurezza partecipata: formazione obbligatoria e non: quali opportunità – Milano, 15 novembre

A.N.I.V.P. ha organizzato, in collaborazione con securindex essecome, il convegno dal titolo Sicurezza partecipata: formazione obbligatoria e non – quali opportunità, dedicato al tema della formazione delle Guardie Giurate.

Il convegno si terrà presso Fiera Sicurezza, padiglione 10 – Sala Saturno, il giorno 15 novembre alle ore 10.45.

Sono previsti crediti per il mantenimento della certificazione UNI 10459.

Per informazioni, programma e richiesta di iscrizione consultare la locandina.

Allegato: LOCANDINA

Digital Transformation e Vigilanza Privata

Il 24 settembre si terrà all’Hotel Hilton Garden Inn (Via Columella, 36 – 20125 Milano) il convegno Digital Transformation e Vigilanza Privata: “Situation Management” per nuovi modelli di business, organizzato da Citel ed essecome/securindex, con la partecipazione di ADI Global Distribution, Axis Communications, Bentel Security, Bettini Video.

Nel corso del convegno si affronterà anche l’argomento del Travel Risk Management, in una tavola rotonda con i rappresentanti di ANIVP, ASSIV, Federsicurezza ed esperti della materia.

Sono previsti 3 crediti formativi rilasciati da CERSA per Security Manager certificati alla Norma UNI 10459.

Per informazioni, programma e iscrizioni scaricare la locandina:

https://www.securindex.com/downloads/68b8ae05505ec12edc10ec82050a56f3.pdf 

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