Vigilanza privata: lavoro in sicurezza e solidarietà

Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali del settore della Vigilanza Privata continuano la propria azione per affrontare la pesante situazione emergenziale che sta attraversando il Paese, anche in questo comparto la cui attività rappresenta un tassello fondamentale per la sicurezza del Paese e dei cittadini.

L’Accordo Quadro definito in data 5 giugno affronta il delicato problema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, alla luce delle indicazioni contenute nel Protocollo generale sottoscritto dalle Parti Sociali con il Governo il 24 aprile scorso. Si definiscono le “Linee Guida per le aziende di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari per la definizione di un protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19” a valere su tutto il territorio nazionale, con indicazioni dettagliate sulle misure da assumere per lo svolgimento dei diversi servizi forniti dalle aziende.

In ciascuna impresa si darà luogo alla costituzione dei Comitati aziendali, con la partecipazione del Rappresentante Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

L’intesa assume particolare rilevanza tenuto conto che gli addetti della Vigilanza Privata hanno continuato a svolgere la propria attività durante l’intera fase di lockdown, garantendo ancora oggi servizi ausiliari di controllo per l’accesso alle imprese private e agli Enti Pubblici in condizioni di sicurezza rispetto alle prescrizioni sanitarie disposte dalle Autorità.

Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UILTuCS esprimono un giudizio positivo per l’accordo raggiunto, che fornisce un percorso univoco e omogeneo per garantire la tutela della salute e la sicurezza nel lavoro di oltre 100.000 addetti. Inoltre esso si affianca all’altra intesa raggiunta nelle settimane scorse che ha previsto l’intervento solidaristico da parte dell’Ente Bilaterale Vigilanza Privata (EBINVIP) destinando 2 milioni di euro in favore dei lavoratori maggiormente colpiti dal ricorso agli ammortizzatori sociali.

Le Associazioni Datoriali Assiv, Anivp, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative e Agci ritengono che l’adozione di efficaci e condivise procedure di tutela sanitaria rappresentino un valore aggiunto a salvaguardia, in particolare, delle risorse umane aziendali e delle competenze e qualificazioni professionali da queste espresse, elementi fondanti del patrimonio delle imprese.

LINEE GUIDA VIGILANZA FIDUCIARI PROTOCOLLO COVID-19

 

 

Una GpG tra i 57 Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica

Lieti di festeggiare la Guardia Giurata Beniamino Laterza, dipendente della nostra Associata Vis S.p.A. di Taranto, che è stato nominato in data odierna Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad altri 56 cittadini, premiati per essersi particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l’emergenza del coronavirus.

Impiegato presso l’ospedale Moscati di Taranto, presidio Covid, Laterza ha scritto in aprile una lettera al Presidente Mattarella, per ricordare il valore delle migliaia di Guardie Giurate che hanno continuato a prestare servizio anche in questi mesi così difficili.

Con questa nomina il Presidente Mattarella ha dato il giusto riconoscimento all’impegno profuso dagli operatori di sicurezza che, come associazione, avevamo tanto auspicato e richiesto, ripagando gli sforzi e la professionalità espressi dal settore che, pur tra mille difficoltà, ha sempre garantito il regolare svolgimento dei servizi ai propri clienti e alla collettività.
 
Rimettiamo di seguito la notizia come ripresa dai media nazionali:
LA REPUBBLICA
IL CORRIERE DELLA SERA
LA STAMPA

Procedimenti Amministrativi – Sospensione Dei Termini

La Legge 24 aprile 2020 n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020) ha convertito con modificazioni il DL 17 marzo 2020 n. 18 (cd Cura Italia).

In sede di conversione sono state modificate le norme sulla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi che, quindi, superano le precedenti indicazioni fornite.

Nello specifico è stato modificato l’art. 103 secondo comma del DL 18/2020 e, per effetto di tale modifica, gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conserveranno la loro validità sino al 29 ottobre 2020.

Si allega la circolare del Ministero dell’Interno che riepiloga tutti i nuovi termini di scadenza con riferimento anche ad altre categorie interessate:

  • Termini Procedimentali
  • Termini per irrogare sanzioni ex art. 4 DL 19/2020
  • Termini per la comunicazione dei dati personali e della patente di guida
  • Proroga di validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza
  • Scadenza di validità della patente di guida
  • Proroga dei termini nel settore assicurativo
  • Notifica degli atti e dei verbali a mezzo posta

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Ente Bilaterale – Intervento di Solidarietà

Con una intesa raggiunta nei giorni scorsi le Parti Sociali costituenti l’Ente Bilaterale di settore (Ebinvip) hanno deciso di destinare le somme accantonate sul bilancio dell’Ente ad un intervento di solidarietà verso i lavoratori maggiormente interessati dall’ammortizzatore sociale in deroga.

Il contributo di solidarietà è destinato ai lavoratori monoreddito del settore, posti in cassa integrazione guadagni in deroga o in fondo integrazione salariale in misura pari ad almeno 75% delle ore ordinarie lavorabili nei mesi di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto 2020.

L’ammontare del contributo è pari a 130 euro lordi (rirproporzionato per il part time), per ogni mese interessato e per un massimo di tre richieste.

Il contributo di solidarietà potrà esser richiesto attraverso la modulistica disponibile sul sito web www.ebinvip.it.

Costituisce altresì requisito la regolarità di adesione dell’azienda ad Ebinvip, nonchè l’accordo per l’accesso agli ammortizzatori sociali indicati con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale.

Emergenza Covid 19 – L’aggiornamento del Protocollo condiviso di contrasto al virus negli ambienti di lavoro

Il 24 aprile il Governo ha sottoscritto con le parti sociali l’aggiornamento al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” con l’obiettivo di rimodulare le misure di contenimento adottate sinora e dare l’avvio alla cosiddetta Fase 2.

La nuova versione conferma l’impianto originario del Protocollo, si evidenziano alcune novità:

  • la mancata applicazione del Protocollo – da cui derivi l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione – determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni;
  • il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;
  • il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone);
  • la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso;
  • il distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo;
  • l’attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);
  • il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile;
  • l’opportuno coinvolgimento, per la ripresa, del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19;
  • la necessità, per il reinserimento dopo la malattia, di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008) (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008);
  • il Comitato dell’art. 13, che si conferma dover essere costituito in azienda. In mancanza, potrà essere istituito al livello territoriale; le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (ASL, etc).

Ci si riserva ulteriori approfondimenti.

IL PROTOCOLLO AGGIORNATO AL 24 APRILE 2020

Emergenza Covid 19 – DPCM 23 marzo 2020

Il DPCM 23 marzo 2020 detta nuove regole per l’emergenza Covid 19 e formula un quadro abbastanza articolato per la continuità operativa delle attività non indicate nell’allegato 1 al decreto.

Il provvedimento entra in vigore il 23 marzo e scade il 3 aprile. Sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nel provvedimento stesso e nel suo allegato 1 con lo specifico codice Ateco. Le attività sospese hanno tempo fino al 25 marzo per completare le procedure necessarie alla sospensione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico può modificare con decreto questo elenco. Le attività sospese possono proseguire a lavorare solo laddove organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono sicuramente ricomprese le attività rubricare con i codici Ateco 80.01 Servizi di Vigilanza Privata, 80.02 Servizi Connessi ai Sistemi di Vigilanza e 43.2 Installazione di impianti elettrici idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni.

La descrizione completa può essere  rispettivamente trovata a questi indirizzi:

https://www.codiceateco.it/categoria/servizi-di-vigilanza-privata

https://www.codiceateco.it/categoria/servizi-connessi-ai-sistemi-di-vigilanza

https://www.codiceateco.it/gruppo?q=43.2

Più complesso invece il meccanismo previsto per le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità della filiera delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla Legge 146/90. In tal caso le aziende devono provvedere a fare una comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva interessata. Nella comunicazione devono essere indicate le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Se il Prefetto non sospende l’attività è da ritenersi esercitata legittimamente.

Ferma restando la procedura sopra descritta, l’A.N.I.V.P., in uno con le associazioni di comparto, ha comunque inviato specifica nota agli organi di Governo con riferimento alle attività definite fiduciarie-integrate di sicurezza che le aziende di comparto oggi rubricano sotto una pluralità di codici Ateco. Risulterebbe infatti impensabile bloccare, per esempio, le attività di supporto alla grande distribuzione.

Restano poi aperti gli studi professionali e consentite le attività di connesse alla filiera del farmaco e della tecnologia sanitaria. Sempre consentite poi le attività comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza in atto. Previa l’autorizzazione del Prefetto sono poi consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dell’industria dell’aerospazio e della difesa e di rilevanza strategica per l’economia nazionale

Le imprese che possono continuare ad operare devono comunque sempre rispettare il protocollo del 14 marzo firmato tra Governo e parti sociali.

LA NOTA CONGIUNTA DEL 22.03.2020

DPCM 23.03.2020

ALLEGATO 1 AL DPCM

Decreto “Cura Italia” – La sintesi

In data 16 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto cd. “Cura Italia” contenente le prime misure economiche per rispondere all’emergenza sanitaria Covid-19.

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riepiloghiamo di seguito alcuni dei punti fondamentali del documento:

  1. FISCO: sospensione dei versamenti  dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria, e di ogni ulteriore adempimento fiscale – credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro
  2. AMMORTIZZATORI SOCIALI: nuovo trattamento cassa integrazione ordinario – nuova cassa integrazione in deroga
  3. LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: congedo parentale di 15 giorni per lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni
  4. MISURE STRAORDINARIE PER LE IMPRESE: istituzione di un fondo di garanzia centrale PMI per prestiti fino a 5 milioni di euro – supporto alla liquidità delle imprese.

SLIDE DI RIEPILOGO DI TUTTE LE MISURE

Protocollo governativo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Il 14 marzo il Governo e le Parti sociali hanno sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Il provvedimento specifica e chiarisce il complesso delle misure di prevenzione e protezione da adottarsi a fronte del rischio in oggetto.

Il protocollo illustra alcune misure suddividendole tra: Informazione – Modalità di ingresso in azienda – Modalità di accesso dei fornitori esterni – Pulizia e sanificazione in azienda – Precauzioni igieniche personali – Dispositivi di protezione individuale – Gestione spazi comuni – Organizzazione aziendale – Gestione entrata e uscita dei dipendenti – Spostamenti interni, riunioni, eventi interni di formazione – Gestione di una persona sintomatica in azienda – Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS.

Tra le novità introdotte dal protocollo c’è la costituzione di un “Comitato aziendale per la verifica e l’applicazione delle misure di prevenzione”.

Oltre al Datore di lavoro o a un rappresentante della Direzione Aziendale deve essere necessariamente presente nel comitato, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove designato, o uno o più lavoratori.

IL TESTO COMPLETO DEL PROTOCOLLO

Autorizzazioni in materia di armi e Istituti di Vigilanza: sospensione dei termini per 30 giorni

L’art. 9, comma 1 del DM 2 marzo 2020 ha sospeso per 30 giorni i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni in materia, tra le altre, di armi e Istituti di Vigilanza e investigazione.

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno il 12 marzo ha emanato una circolare che, nel riprendere i contenuti del DM, fornisce indicazioni specifiche sull’operatività delle Aree di Polizia Amministrativa delle Prefetture e delle Divisioni PAS delle Questure .

Non fanno eccezione e sono pertanto sospesi anche i termini per le pratiche di rilascio/rinnovo della licenza per guardie giurate, Istituti di Vigilanza Privata e agenzie investigative, come pure per il rinnovo/rilascio del porto d’armi e l’iscrizione nei registri prefettizi per gli addetti alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Le richieste di rinnovo pertanto manterranno l’autorizzazione valida per ulteriori 30 giorni, mentre per i nuovi rilasci si aggiungono 30 giorni ai tempi già previsti dalla normativa.

In questo periodo sono da privilegiare i sistemi telematici per l’invio delle pratiche.

La Circolare del 12 marzo 2020

 

Dispositivi di protezione individuale – Le richieste al Dipartimento Protezione Civile

A.N.I.V.P., in coordinamento con le altre Associazioni di categoria, sollecita in modo formale le autorità del Dipartimento della Protezione Civile ai necessari approvvigionamenti di mascherine e altri DPI specifici, affinché gli operatori del comparto possano affrontare in maniera adeguata l’emergenza in atto, provvisti degli appositi dispositivi a tutela della loro salute, e rispondendo altresì in modo corretto alle esigenze espresse dalla committenza, soprattutto quella sanitaria.

IL TESTO COMPLETO DELLA NOTA CONGIUNTA

 

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